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ALETHEIA CONSIGLIA: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DL 81/08)

La formazione obbligatoria è l’insieme di tutte quelle attività formative che permettono ad un’azienda di adeguarsi alle normative vigenti nel suo ambito operativo.

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Non fare la formazione obbligatoria è vietato per legge: sono previste sanzioni dal momento in cui un attestato di formazione scade, o peggio se la formazione non è mai stata fatta.

La formazione dei lavoratori obbligatoria per legge deve essere svolta da formatori e docenti professionisti che abbiano dei requisiti specifici ed esperienza nelle materie oggetto dell’incarico.

Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l'acronimo TUS o TUSL) è un complesso di norme della Repubblica Italiana, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

All’interno di un’azienda, quindi, la prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro e sulla quale ricade appunto l’obbligo del mantenimento dei livelli della stessa è il datore di lavoro. Questo soggetto deve assolvere agli adempimenti previsti, ha quindi l’obbligo di evitare che probabili e possibili pericoli dovuti all’esercizio della sua attività, possano tradursi in rischi per i lavoratori che vengono assunti per il compimento di tale attività, i quali però non decidono i criteri per portarla a termine, poiché il potere organizzativo spetta solo al datore di lavoro.

Cosa rischia chi non la fa

Tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione e informazione sui rischi dell’attività lavorativa (formazione generale e specifica). Il datore di lavoro è tenuto a fornirla a proprie spese e nell’orario di lavoro.

L’obbligo riguarda i lavoratori neoassunti (formazione di legge entro 60 giorni dall’assunzione) e i lavoratori già in forza (ai quali non sia stata erogata in precedenza alcuna formazione generale). A tale formazione si aggiunge quella specifica le cui ore di formazione variano a seconda la classe di rischio dell’azienda (basso, medio, alto) e dalla mansione attribuita al lavoratore.

Per mancata formazione è previsto l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (riferimento art.37 co.1 del D.Lgs 81/08).

(https://acons.it/cms-contents/uploads/testo-unico-salute-sicurezza-gennaio-2020.pdf)