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ALETHEIA CONSIGLIA: LAVORI IN QUOTA

Il testo unico 81/2008, agli articoli 105 e seguenti, ci offre un’importante definizione di lavori in quota, stabilendo che si intende per lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.

lavori in quota

 

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza come il rischio di caduta dall’alto, che rappresentano una percentuale altissima di infortuni, soprattutto mortali, sui luoghi di lavoro. Questo rischio, che raggiunge il suo massimo nei cantieri temporanei e mobili, dove le lavorazioni in altezza vengono svolte quotidianamente, interessa tutte le attività lavorative che espongono i lavoratori a rischi di caduta da un’altezza superiore a 2 metri, in particolare i manutentori di fabbricati e/o di impianti.

I cantieri in cui siano adibite attività che prevedano lavori in quota devono essere provvisti di idonee recinzioni per impedire l’accesso ad estranei e il transito sotto ponti sospesi, scale ed aree simili, deve essere impedito mediante barriere.

Eventi accidentali, come la perdita di equilibrio, possono portare a conseguenze davvero gravi se non sono state messe in atto le necessarie misure di sicurezza.

I rischi legati al lavoro in quota non risultano peraltro limitati alla caduta dovendo altresì accennarsi ad una perdita di equilibrio che non determini tuttavia, grazie ai dispositivi di sicurezza, come l’imbragatura, che il soggetto cada al suolo.

In questo caso oltre all’effettiva caduta nel vuoto il lavoratore rischierebbe di trovarsi a mezz’aria in balia di una oscillazione che potrebbe farlo impattare contro superfici di palazzi e strutture circostanti.

È fondamentale dunque che gli addetti, in relazione alle protezioni adottate dal datore di lavoro, operino nel rispetto delle indicazioni da questi fornite e nel rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore nel caso vengano utilizzati dei dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto è subordinato all’avvenuto addestramento dell’operatore.

Aletheia S.r.l. organizza il corso di formazione obbligatoria di “Lavori in quota”: il corso rivolto agli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi soggetti agli obblighi di tipo formativo.

Il corso ha la durata di 6 ore.

 

Cosa rischia chi non la fa

Il corso in oggetto rientra negli obblighi di formazione ed addestramento, da parte del Datore di Lavoro, per i lavoratori che effettuano tali lavorazioni, utilizzando attrezzature specifiche (ad esempio PLE, Trabattelli, Ponteggi) per le quali è obbligatorio, appunto, l'addestramento, nonché dispositivi di protezione individuale di III categoria (quali Imbracature, Sistemi di ritenuta, ecc.), per i quali è parimenti prevista una formazione ed addestramento specifici in relazione al loro utilizzo.

Gli obblighi di formazione ed addestramento sono definiti dal D. Lgs. 81/08, agli art.36 (informazione dei lavoratori), 37 (formazione dei lavoratori) ed in maniera specifica per i punti descritti sopra agli art. 73 (informazione, formazione, addestramento per utilizzo attrezzature da lavoro) e 77, in part. comma 4 lett. h (obblighi del Datore di Lavoro relativamente all'uso dei dpi).

Chi non adempie agli obblighi previsti per legge rischia l'arresto da 2 a 4 mesi e con l'ammenda da 1000 a 4800 euro.