
Dopo una lunga attesa, è stato finalmente siglato il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e la sicurezza sul lavoro. L’intesa, approvata il 17 aprile 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, segna una svolta decisiva nel sistema nazionale di prevenzione dei rischi lavorativi.
Attuando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, l’accordo unifica, razionalizza e innalza gli standard della formazione, superando i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. Il nuovo testo introduce novità sostanziali, tra cui l’obbligo di formazione per i datori di lavoro, un progetto formativo strutturato per ogni figura coinvolta, e una rigorosa regolamentazione delle modalità didattiche.
Un sistema formativo unico e di qualità
L’accordo 2025 sostituisce in toto i precedenti testi normativi, spesso frammentati e difficili da applicare, e stabilisce un corpus organico di regole comuni. Sono definiti in modo dettagliato i percorsi formativi per tutte le figure del sistema di prevenzione: lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, ASPP, coordinatori della sicurezza, addetti a macchinari specifici e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
Ogni percorso dovrà ora basarsi su un progetto formativo strutturato, con:
- Obiettivi formativi specifici,
- Contenuti aggiornati e pertinenti,
- Metodologie didattiche appropriate,
- Verifiche dell’apprendimento,
- Criteri per l’aggiornamento continuo.
Una delle principali novità è l’introduzione dell’obbligo formativo per i datori di lavoro, previsto dal decreto-legge 146/2021 e finalmente attuato. I datori di lavoro dovranno frequentare un corso di almeno 16 ore, da completare entro 24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale.
Modalità didattiche: più rigore per la formazione a distanza
Il nuovo accordo introduce una regolamentazione stringente per la formazione a distanza:
- La videoconferenza sincrona è ammessa per i moduli teorici, a condizione che vengano garantite tracciabilità, presenza attiva e verifica finale dell’apprendimento.
- L’e-learning è consentito solo per i moduli base e di aggiornamento, non per i corsi destinati ai preposti.
Tutte le modalità formative devono rispettare criteri di qualità, coinvolgere formatori qualificati, prevedere tutoraggio attivo e garantire la valutazione dell’efficacia della formazione anche sul campo.
Aggiornamento e omogeneità nazionale
Il nuovo testo stabilisce durata e contenuti minimi standardizzati per tutti i percorsi, sia iniziali che di aggiornamento, favorendo l’omogeneità a livello nazionale, pur consentendo adattamenti in base ai rischi specifici dei diversi settori o contesti organizzativi.
Viene confermato l’aggiornamento quinquennale per:
- Dirigenti e datori di lavoro: 6 ore ogni 5 anni;
- Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP: 6, 10 o 14 ore a seconda del livello di rischio;
- ASPP: 20 ore ogni 5 anni;
- RSPP: 40 ore ogni 5 anni.
È ammessa la partecipazione a seminari o convegni pertinenti come forma di aggiornamento.
Formazione come leva culturale, non solo adempimento
L’accordo non si limita a prescrivere ore e contenuti, ma promuove un nuovo paradigma culturale. La formazione diventa leva strategica di prevenzione, parte integrante dei modelli organizzativi aziendali e della gestione dei rischi. Viene richiesto al datore di lavoro di garantire l’efficacia della formazione, non solo l’erogazione formale, pena la responsabilità diretta in caso di incidenti.
Entrata in vigore e fase transitoria
L’accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento scatteranno i 24 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni, con particolare riferimento all’obbligo di formazione dei datori di lavoro.
La fase di transizione sarà accompagnata da chiarimenti interpretativi per agevolare l’adeguamento di imprese, enti formatori e lavoratori.
Un investimento strategico per il futuro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta una riforma organica e coraggiosa del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non è solo un aggiornamento normativo, ma un vero investimento nel benessere organizzativo, nella competitività sostenibile e nella responsabilità sociale d’impresa.
A imprese, formatori e lavoratori è ora richiesto uno sforzo collettivo per trasformare le nuove regole in prassi efficaci, che mettano davvero al centro la persona e la prevenzione.
Tabella di sintesi (fonte: Ipsoa)
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Soggetto della sicurezza |
Durata del corso |
Entro quando adeguarsi alle disposizioni del nuovo ASR |
Periodicità di aggiornamento, dopo la prima attività formativa |
Numero ore corso di aggiornamento |
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Lavoratori |
- 4 ore formazione generale, più - 4 ore formazione specifica rischio basso - 8 ore formazione specifica rischio medio - 12 ore formazione specifica rischio alto |
Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere |
5 anni |
6 |
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Preposti |
12 ore (attenzione: in precedenza era fissato in 8 ore) |
Se il primo corso o l’aggiornamento sono stati tenuti da oltre due anni, entro 12 mesi dalla pubblicazione in GU dell’ASR. Altrimenti, entro la scadenza prevista dall’attestato. |
2 anni (Attenzione: in precedenza la periodicità era quinquennale) |
6 |
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Dirigenti |
12 ore (attenzione: in precedenza era fissato in 16 ore) Più eventuali 6 ore per modulo aggiuntivo cantieri |
Entro la scadenza dei corsi attualmente in essere |
5 anni |
6 |
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Datore di Lavoro |
16 ore Più eventuali 6 ore per modulo aggiuntivo cantieri |
Il corso è una novità: entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR |
5 anni |
6 |
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Datore Lavoro RSPP |
Modulo comune 8 ore Più formazione specifica per settore, di durata variabile |
5 anni dalla formazione base |
5 anni |
8 |
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Spazi confinati |
12 ore |
Il corso è una novità: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR |
5 anni |
4 |
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Attrezzature di lavoro |
Durata minima variabile a seconda dell’attrezzatura |
Il corso è una novità: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ASR |
5 anni |
4 |