Il tema dell’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia torna al centro dell’intervento legislativo. Con l’approvazione del disegno di legge “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, il cosiddetto DDL Semplificazioni, viene modificato il Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Le novità introdotte dal DDL Semplificazioni riguardano soprattutto le condizioni di alloggio per i lavoratori stranieri e gli obblighi dei datori di lavoro che intendono instaurare un rapporto di lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno e il nuovo riferimento normativo per gli alloggi
La prima modifica interessa l’articolo 5-bis del Testo Unico, dedicato al contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Finora il datore di lavoro era tenuto a garantire un alloggio che rispettasse i requisiti previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il DDL Semplificazioni interviene sostituendo questo riferimento con i parametri contenuti nel decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975. In questo modo, le garanzie non sono più ancorate alle norme dell’edilizia residenziale pubblica, ma ai requisiti igienico-sanitari e all’altezza minima dei locali di abitazione stabiliti dal decreto del 1975. Il cambiamento rende più chiaro e verificabile il concetto di “alloggio idoneo”, definendo criteri oggettivi come salubrità degli ambienti e condizioni minime di abitabilità.
Rimane invece invariato l’obbligo per il datore di lavoro di sostenere le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, e il contratto di soggiorno continua a costituire titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno.
Procedure di assunzione a tempo determinato o indeterminato
L’assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato o indeterminato continua a svolgersi secondo la cornice dell’art. 22 del Testo Unico, con la gestione dell’intero procedimento affidata allo Sportello unico per l’immigrazione e con la documentazione ordinaria che include richiesta nominativa di nulla osta, proposta di contratto di soggiorno, impegni sul rapporto di lavoro e indicazione della sistemazione alloggiativa.
Le novità arrivano dall’art. 2-ter del DDL Semplificazioni, che incide operativamente su questa fase: per i dormitori stabili di cantiere consente l’autocertificazione di conformità ai requisiti dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/2008; per gli alloggi in strutture alberghiere o ricettive richiede la sola comunicazione della struttura ospitante; per i lavoratori provenienti da percorsi formativi nei Paesi di origine fissa il rilascio del nulla osta entro trenta giorni.
Documentazione da presentare
Una novità significativa è contenuta nell’articolo 2-ter del DDL Semplificazioni e riguarda la documentazione da presentare in presenza di alloggi destinati ai lavoratori stranieri. Quando l’alloggio fornito dal datore di lavoro rientra tra i “dormitori stabili del cantiere”, è possibile presentare un’autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti indicati nell’allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che disciplina le prescrizioni minime di salute e sicurezza nei cantieri, includendo anche i dormitori.
Se invece il lavoratore viene ospitato in strutture alberghiere o ricettive, per l’idoneità dell’alloggio è sufficiente che il datore di lavoro comunichi la struttura ospitante, senza necessità di presentare ulteriore documentazione tecnica.
Per i lavoratori che arrivano in Italia nell’ambito di programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il DDL riduce a trenta giorni il tempo entro cui lo Sportello unico per l’immigrazione deve rilasciare il nulla osta.