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Business tips: attivazione tirocini

Eccoci al sesto appuntamento dedicato alla nuova rubrica sul mondo delle imprese: “Business Tips”, tutti i suggerimenti per le imprese che vogliono crescere, ampliare i loro servizi e affrontare al meglio la ricerca e gestione di personale. Oggi parliamo di una grande opportunità dedicata alle aziende ovvero quella dell’attivazione di tirocini.

attivazione tirocini

 

Che cos’è

Il Tirocinio (stage/internship) è la forma più comune ed economica di inserimento in azienda di una/più persone per «orientamento al lavoro e formazione pratica». Consente all’azienda di:

- integrare una persona nell’organizzazione in modo regolare per non meno di 2 mesi e non più di 12 mesi (24 per le persone con disabilità)

- conoscere «sul campo» la persona candidata all’inserimento, testandone disponibilità, competenze, abilità, comportamenti, capacità di integrarsi nell’organizzazione, senza instaurare un rapporto diretto di lavoro

- non corrispondere alla persona una retribuzione (non è un contratto di lavoro), ma un rimborso spese

- utilizzare questa forma di inserimento per qualunque tipo di mansione e senza limiti di età

- essere esonerata dal versamento di contributi durante il periodo di tirocinio

- non avere obbligo di assunzione al termine del percorso.

In che cosa consiste

Non è formalmente un lavoro, anche se è disciplinato da un contratto formulato in due parti:

  • convenzione: stipulata dall’azienda ospitante con un Ente Promotore (Agenzia per il Lavoro), contiene i dati legali relativi ai due soggetti e gli aspetti normativi che regolano il contratto di tirocinio.
  • progetto formativo individuale: contiene i dettagli relativi al percorso formativo sviluppato per l’inserimento della persona in azienda, i nominativi dei tre soggetti coinvolti (tirocinante, azienda, ente promotore), i nominativi dei tutor designati, data di inizio, durata, rimborso previsto, attività, sede e orari di svolgimento, obiettivi, competenze attese.

I contratti di tirocinio in azienda sono regolamentati dalle normative regionali, elaborate sulla base delle Linee Guida Nazionali.

I tirocini possono essere:

- Curriculari ovvero percorsi “formativo-professionali” che si svolgono durante il periodo di studio e rientrano in un piano di studi universitario o comunque scolastico.

- Extracurriculari, definiti di inserimento/reinserimento lavorativo senza collegamenti con il periodo scolastico universitario. Non hanno limiti di età.

La Regione Sicilia, ne distingue 4 tipi:

  • Tirocinio Formativo e di orientamento: per soggetti che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi – la loro durata non può essere superiore a 6 mesi
  • Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: per soggetti inoccupati, disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione - la loro durata non può essere superiore a 12 mesi
  • Tirocini di orientamento e/o reinserimento al lavoro: per disabili, soggetti svantaggiati, richiedenti asilo, titolari di protezioni internazionali, - la loro durata non può essere superiore a 12 mesi; per i disabili, 24 mesi.
  • Tirocini estivi di orientamento – per giovani adolescenti iscritti all’università o istituti scolastici superiori. Attivabili nel periodo di sospensione dell’attività scolastica o accademica. la loro durata non può essere superiore a 2 mesi. Attivabili solo attraverso i CPI.

I Tirocini extracurriculari prevedono un compenso alla Persona che la Regione Sicilia fissa come tetto minimo a 300 € lordi, ma che e può essere aumentato a discrezione dell’Organizzazione/dell’Azienda.

Come si svolge

Per poter attivare un tirocinio in azienda è indispensabile l’interazione fra 3 soggetti:

  • il Tirocinante
  • il Soggetto Ospitante: l’Azienda
  • Il soggetto promotore (Agenzia per il Lavoro), che ha il compito di supervisionare il processo di inserimento e di garantirne il buon funzionamento; si occupa anche della gestione burocratica e amministrativa dell’attivazione).

Il tirocinio è disciplinato da un contratto sottoscritto dalle tre parti e formulato in accordo con le normative regionali.

Quanti tirocinanti può ospitare l’azienda:

  • in assenza di dipendenti o con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5: 1 tirocinante
  • aziende con dipendenti tra 6 e 20: fino a 2 tirocinanti contemporaneamente
  • aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: fino a un numero di tirocinanti non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente (con arrotondamento all’unità superiore).

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